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Art. 414 Codice Penale — Sezione Seconda Penale

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Terrorismo e canali web: quando il post diventa associazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per un uomo accusato del reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'imputato sosteneva che la propria adesione ideologica non si fosse mai trasformata in atti materiali e che la partecipazione a canali telematici riservati costituisse una semplice curiosità personale. I giudici hanno respinto la tesi difensiva. Per la Suprema Corte, la gestione e la frequenza di gruppi digitali segreti, l'accesso a canali d'informazione d'agenzie estremiste tramite chiavi d'accesso private e la diffusione attiva di propaganda violenta configurano una concreta partecipazione al sodalizio criminale. Nelle organizzazioni a struttura reticolare e polverizzata, il proselitismo digitale e la disponibilità operativa integrano pienamente la fattispecie associativa, superando la soglia della mera e insindacabile libertà di pensiero.
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Terrorismo 270-bis: ricorso inammissibile
Un individuo, indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il suo ruolo non è riesaminare le prove, ma verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice di merito. La sentenza conferma che una sistematica attività di propaganda e proselitismo online può integrare la condotta di partecipazione al reato di terrorismo 270-bis.
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