Un lavoratore, incaricato della vendita diretta a domicilio, ha citato in giudizio due aziende davanti al Tribunale di Catanzaro per ottenere provvigioni e indennità di fine rapporto. Le aziende hanno eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando una clausola contrattuale che indicava il Tribunale di Ferrara. Il giudice di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza, ma il Tribunale di Ferrara ha sollevato il regolamento di competenza d'ufficio. La Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza del giudice del lavoro si determina in base alla domanda del ricorrente. Trattandosi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la clausola di deroga del foro è nulla. La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catanzaro, ordinando la riassunzione della causa.
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