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Art. 412-quater Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 412-quater Codice di Procedura Civile

Compenso Arbitro: Azienda e Lavoratore pagano insieme
Un arbitro, nominato da un lavoratore in una controversia disciplinare, non riceve il pagamento e fa causa sia al dipendente che all'Azienda. Quest'ultima si oppone, sostenendo di non dover pagare l'arbitro scelto dalla controparte. La Corte di Cassazione interviene e chiarisce un principio fondamentale: in un arbitrato di lavoro, la regola generale è la responsabilità solidale. Ciò significa che il compenso dell'arbitro grava su entrambe le parti, lavoratore e azienda, che sono obbligate insieme al pagamento. La Corte ha stabilito che il principio del 'compenso arbitro e solidarietà delle parti' è la norma, a meno che non si segua una procedura speciale che lo escluda espressamente.
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Compenso arbitro: la solidarietà delle parti è la regola
Una società di trasporti ha impugnato una sentenza che la condannava a pagare l'onorario di un arbitro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il principio fondamentale secondo cui le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso arbitro, a meno che non vi sia una rinuncia esplicita e inequivocabile. La Corte ha inoltre stabilito che il valore di una controversia relativa a una sanzione disciplinare è da considerarsi indeterminabile, a causa delle sue ripercussioni non meramente economiche sulla carriera del lavoratore.
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