La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona offesa contro l'ordinanza che confermava l'archiviazione di un procedimento. Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui, in base all'art. 410-bis c.p.p., l'impugnazione archiviazione tramite reclamo non è ulteriormente appellabile in Cassazione, salvo il caso eccezionale di 'abnormità' del provvedimento, non riscontrato nel caso di specie. La Corte ha ribadito che il rimedio per eventuali vizi procedurali è la richiesta di revoca, non il ricorso.
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