Una persona offesa ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale che confermava l'archiviazione di una sua denuncia. Sosteneva che il provvedimento fosse viziato da un errore di notifica. La Corte di Cassazione ha stabilito l'inammissibilità del ricorso contro l'archiviazione. Ha chiarito che la decisione del Tribunale su un reclamo contro l'archiviazione non è, per legge, impugnabile in Cassazione. L'unica, rara eccezione è l' 'abnormità' dell'atto, cioè un errore talmente grave da paralizzare il procedimento. Un semplice vizio di notifica non rientra in questa categoria e deve essere fatto valere con altri strumenti, come la richiesta di revoca allo stesso giudice. La Corte ha quindi confermato la regola generale e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
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