Una cittadina ha richiesto i contributi pubblici per riparare i danni causati da un terremoto alla propria attività. L'ente locale ha respinto la domanda inserendola in una fascia prioritaria sfavorevole. La richiedente ha impugnato il diniego, ma il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto non era stato notificato ai controinteressati. La cittadina si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione lamentando un eccesso di potere giurisdizionale e la violazione delle garanzie difensive per una decisione inattesa. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. I presunti errori di procedura del giudice amministrativo non costituiscono violazione dei confini esterni della giurisdizione e non possono essere riesaminati dalla Cassazione.
Continua »