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Art. 41 Codice Penale — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 41 Codice Penale

Infiltrazioni d’acqua: il custode risponde, anche se il danneggiato ha venduto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un proprietario per i danni causati da infiltrazioni d'acqua provenienti dal suo appartamento. Il proprietario aveva contestato la legittimazione attiva del danneggiato, che aveva venduto l'immobile, e l'esistenza di un caso fortuito. La Corte ha stabilito che la legittimazione attiva spetta a chi era proprietario al momento del danno. Ha inoltre ribadito che la responsabilità da custodia per infiltrazioni è oggettiva. Il custode deve dimostrare il caso fortuito per liberarsi. Non avendo fornito tale prova, la sua responsabilità è stata confermata.
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Responsabilità da cose in custodia: cane in strada, niente danni
Un automobilista ha richiesto il risarcimento dei danni all'ente gestore della strada dopo aver urtato un cane randagio di grossa taglia su una strada statale. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda del conducente, confermando che l'impatto con l'animale su una strada extraurbana costituisce un caso fortuito. La responsabilità da cose in custodia, prevista dall'articolo 2051 del Codice Civile, non si applica se l'evento è del tutto imprevedibile e inevitabile. Non essendoci un obbligo di legge di recintare le strade statali, l'ente proprietario non risponde dell'improvviso attraversamento dell'animale, che interrompe il legame causale tra la strada e il sinistro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Nesso di causalità e limiti del ricorso in Cassazione
Un imprenditore agricolo ha citato in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni causati dal deterioramento del riso stoccato in alcuni silos. Secondo l'attore, il danno era derivato dallo scoperchiamento delle strutture causato da eventi atmosferici. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la contestazione relativa al nesso di causalità, se volta a richiedere una nuova valutazione dei fatti, non può trovare ingresso in sede di legittimità.
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