Un automobilista ha richiesto il risarcimento dei danni all'ente gestore della strada dopo aver urtato un cane randagio di grossa taglia su una strada statale. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda del conducente, confermando che l'impatto con l'animale su una strada extraurbana costituisce un caso fortuito. La responsabilità da cose in custodia, prevista dall'articolo 2051 del Codice Civile, non si applica se l'evento è del tutto imprevedibile e inevitabile. Non essendoci un obbligo di legge di recintare le strade statali, l'ente proprietario non risponde dell'improvviso attraversamento dell'animale, che interrompe il legame causale tra la strada e il sinistro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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