Un detenuto ricorre contro la proroga del suo regime 41-bis, sostenendo che il suo clan di appartenenza sia inattivo da anni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha stabilito che la proroga è legittima data la persistente pericolosità sociale del soggetto, il suo ruolo apicale e l'assenza di una provata dissociazione dall'organizzazione criminale, la cui operatività continua anche tramite alleanze. Per la proroga del regime 41-bis è sufficiente il rischio potenziale di contatti, non la prova di contatti attuali.
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