Un detenuto in regime di 41-bis si lamenta della limitata offerta di canali televisivi, sostenendo la lesione del suo diritto all'informazione. Inizialmente, i giudici di sorveglianza gli danno ragione. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce un principio fondamentale: una cosa è il diritto soggettivo del detenuto all'informazione, che è intoccabile, un'altra sono le modalità con cui questo diritto viene esercitato. La scelta dei canali TV rientra in queste modalità e spetta all'Amministrazione Penitenziaria per ragioni di sicurezza e organizzazione. Di conseguenza, la limitazione non è una violazione del diritto e il reclamo del detenuto viene respinto.
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