Un detenuto condannato all'ergastolo per reati di stampo mafioso ha impugnato la proroga del regime 41-bis, sostenendo l'assenza di collegamenti attuali con il clan. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per la proroga del cosiddetto "carcere duro" non è richiesta la prova certa dei contatti, ma è sufficiente una ragionevole probabilità basata su un quadro indiziario coerente, che nel caso di specie includeva il ruolo apicale del soggetto, l'operatività del clan e i tentativi di comunicazione.
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