Un detenuto in regime di 41-bis ha richiesto di effettuare videochiamate con il padre, anch'egli sottoposto al medesimo regime restrittivo. La Corte di Cassazione ha annullato l'autorizzazione concessa in precedenza, stabilendo un principio fondamentale: sebbene i colloqui detenuti 41-bis tra familiari siano astrattamente possibili, è obbligatorio acquisire preventivamente il parere, seppur non vincolante, della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) per un corretto bilanciamento tra il diritto all'affettività e le inderogabili esigenze di sicurezza pubblica.
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