Un venditore ha chiesto il sequestro giudiziario di un compendio immobiliare ceduto anni prima all'acquirente. Il richiedente ha collegato l'istanza cautelare a un giudizio di revocazione straordinaria contro una condanna al pagamento di somme di denaro per prestiti non restituiti e occupazione illegittima. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta per difetto di strumentalità. La causa di merito riguarda infatti unicamente debiti pecuniari e non l'accertamento della proprietà o del possesso dell'immobile, ormai definito con sentenze irrevocabili. Il sequestro giudiziario non può tutelare crediti in denaro.
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