LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 4 Convenzione Italia-Portogallo

Doppia imposizione internazionale: pensionata batte il Fisco
Una pensionata italiana trasferitasi in Portogallo ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS sulla sua pensione, invocando la Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione internazionale. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la pensione fosse esente in Portogallo e che mancassero le prove della reale residenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che per evitare la doppia imposizione internazionale è sufficiente il potenziale assoggettamento alle imposte nello Stato di residenza, a prescindere dall'effettivo prelievo fiscale. Inoltre, la contribuente ha ampiamente dimostrato la sua residenza all'estero per oltre 183 giorni tramite l'iscrizione all'AIRE, il contratto di affitto a Porto e le certificazioni delle autorità portoghesi. La pensionata ottiene così il definitivo rimborso delle somme trattenute e la condanna del Fisco alle spese.
Continua »
Esterovestizione: quando la sede estera è reale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro una società inizialmente residente in Portogallo, confermando l'insussistenza del fenomeno di esterovestizione. Il Fisco sosteneva che la sede estera fosse fittizia e che la direzione effettiva risiedesse in Italia presso la società controllante. Tuttavia, i giudici hanno accertato che la società disponeva di una struttura operativa reale a Madeira, con organi sociali regolarmente riuniti in loco e autonomia nella gestione dei rapporti bancari. La sentenza chiarisce che il potere di coordinamento della capogruppo non equivale a una direzione effettiva usurpativa, restando nei limiti del fisiologico controllo societario.
Continua »
Esterovestizione: quando la sede estera è reale.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della residenza fiscale estera di una società, respingendo l'accusa di esterovestizione mossa dal Fisco. I giudici hanno stabilito che la semplice attività di coordinamento della capogruppo italiana non sposta automaticamente la sede dell'amministrazione in Italia, purché la controllata mantenga una struttura reale e autonomia decisionale nel Paese estero.
Continua »
Esterovestizione: quando la sede estera è reale
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della residenza fiscale estera di una società, respingendo l'accusa di esterovestizione mossa dall'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che il semplice coordinamento da parte della capogruppo italiana non equivale a una direzione effettiva in Italia, purché la controllata mantenga una struttura operativa reale e autonoma nel Paese estero. La decisione sottolinea che la valutazione della sede dell'amministrazione deve basarsi su elementi concreti, come la presenza di uffici e lo svolgimento di assemblee in loco, e non su semplici presunzioni legate al risparmio d'imposta.
Continua »
Esterovestizione societaria: quando la sede estera è reale
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la presunta esterovestizione societaria di una compagnia portoghese, sostenendo che la sua residenza fiscale fosse in Italia e richiedendo l'IVA sulle prestazioni di servizi ricevute da una società italiana. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando la sentenza di merito che riconosceva la piena sostanza economica della società estera. I giudici hanno rilevato che la società disponeva di uffici reali, 52 dipendenti e svolgeva attività marittima effettiva in Portogallo, dove si tenevano anche le assemblee e i consigli di amministrazione. La Corte ha ribadito che la libertà di stabilimento nell'UE consente di scegliere regimi fiscali più favorevoli, purché non si tratti di costruzioni puramente artificiose.
Continua »