Una pensionata italiana trasferitasi in Portogallo ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS sulla sua pensione, invocando la Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione internazionale. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la pensione fosse esente in Portogallo e che mancassero le prove della reale residenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che per evitare la doppia imposizione internazionale è sufficiente il potenziale assoggettamento alle imposte nello Stato di residenza, a prescindere dall'effettivo prelievo fiscale. Inoltre, la contribuente ha ampiamente dimostrato la sua residenza all'estero per oltre 183 giorni tramite l'iscrizione all'AIRE, il contratto di affitto a Porto e le certificazioni delle autorità portoghesi. La pensionata ottiene così il definitivo rimborso delle somme trattenute e la condanna del Fisco alle spese.
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