Un dipendente pubblico, sanzionato per aver svolto attività extra-lavorative non autorizzate, ha invocato l'applicazione di una legge successiva più favorevole. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la sanzione disciplinare non ha natura penale, ma contrattuale. Pertanto, non si applica il principio della retroattività della legge più mite. La Corte ha inoltre confermato che l'onere di provare l'esistenza dell'autorizzazione grava sul dipendente.
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