Una concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha contestato la riduzione di 150 milioni di euro del canone ad essa riversato, imposta da una norma di legge. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha chiarito che, non trattandosi di un atto discrezionale della Pubblica Amministrazione ma di un'imposizione legislativa, la controversia ha natura puramente patrimoniale e riguarda un diritto soggettivo, rientrando così nella competenza del tribunale ordinario.
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