La Cassazione affronta il tema della prescrizione revisione prezzi in un appalto pubblico. Gli eredi di un appaltatore chiedevano un compenso aggiuntivo, ma la Stazione Appaltante ha eccepito la prescrizione. Il problema era stabilire da quando partisse il termine per far valere il diritto. Secondo i giudici, il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere esercitato, ovvero dalla fine dei lavori, e non dalla conclusione di un eventuale procedimento amministrativo per la determinazione dell'importo. Attendere l'esito del ricorso amministrativo non sospende la prescrizione. Di conseguenza, il diritto degli eredi è stato dichiarato estinto per il decorso del tempo e la loro richiesta è stata respinta.
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