Ex dipendenti pubblici a tempo determinato si sono visti negare la restituzione dell'indennità di fine servizio, che il loro datore di lavoro aveva erroneamente versato all'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che in caso di indebito contributivo, l'azione del lavoratore per recuperare le somme trattenute va diretta esclusivamente contro il datore di lavoro, e non verso l'ente che ha ricevuto i versamenti. La Corte ha inoltre confermato che la prescrizione del diritto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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