La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30922/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Una cartella di pagamento notificata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è perfettamente valida anche se l'allegato è in formato .pdf e non .p7m. Secondo la Corte, il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo a garantire la provenienza e la riferibilità dell'atto all'Agente della Riscossione. La decisione, che accoglie il ricorso dell'ente impositore contro una società in fallimento, chiarisce che la firma digitale non è un requisito di validità per la cartella esattoriale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame della questione.
Continua »