La Corte di Cassazione chiarisce la natura del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. A seguito dell'annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il giudice civile del rinvio ha il pieno potere di quantificare il danno, non potendo ritenere che tale compito spetti a un diverso e 'separato' giudizio. La Corte ha stabilito che il giudizio di rinvio costituisce la sede propria e autonoma per la determinazione integrale del risarcimento, operando una piena 'translatio' della causa civile.
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