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Art. 394 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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Altri anni per Art. 394 Codice di Procedura Civile

Giudizio di rinvio: guida alla quantificazione danni
La Corte di Cassazione chiarisce la natura del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. A seguito dell'annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il giudice civile del rinvio ha il pieno potere di quantificare il danno, non potendo ritenere che tale compito spetti a un diverso e 'separato' giudizio. La Corte ha stabilito che il giudizio di rinvio costituisce la sede propria e autonoma per la determinazione integrale del risarcimento, operando una piena 'translatio' della causa civile.
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Motivo illecito comune: nullità del contratto
La Corte di Cassazione conferma la nullità di un contratto di cessione di ramo d'azienda a causa di un motivo illecito comune alle parti. L'operazione mirava a svuotare il patrimonio di una società a danno dei creditori. L'ordinanza chiarisce i poteri del giudice di rinvio e i criteri per accertare la comunanza del fine illecito, rigettando il ricorso e sottolineando che la valutazione dei fatti è preclusa in sede di legittimità.
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