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Art. 393 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Penale

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Patrocinio a spese dello Stato: no alle regole civili nel penale
Il Tribunale di Milano aveva archiviato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato, ritenendo che il giudizio, dopo un primo annullamento della Cassazione, dovesse essere riassunto entro tre mesi secondo le regole del processo civile. L'imputato ha proposto ricorso, sostenendo l'inapplicabilità di tale termine. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che al procedimento per il patrocinio a spese dello Stato collegato a un processo penale si applicano esclusivamente le regole del rito penale. Di conseguenza, non è necessaria alcuna riassunzione civilistica. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano per una nuova decisione sull'istanza.
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