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Art. 392 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 392 Codice Penale

Illecita concorrenza con minaccia: condanna per il venditore
Un commerciante ha minacciato pesantemente un coltivatore diretto per costringerlo a cessare la vendita di prodotti ortofrutticoli su strada e per imporre i prezzi delle ciliegie. L'autore delle intimidazioni ha sostenuto la legittimità del proprio intervento, affermando che la vittima non possedeva le autorizzazioni commerciali necessarie. I giudici di merito hanno condannato l'imputato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di illecita concorrenza con minaccia, sia consumata che tentata. I giudici supremi hanno chiarito che nessun presunto abuso amministrativo giustifica l'intimidazione violenta per alterare il mercato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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Prescrizione del reato: stop alla condanna oltre i limiti
Tre imputati affrontavano un processo penale per violazione di sigilli ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dopo aver tagliato una catena che sbarrava l'accesso a un immobile nel marzo 2013. I giudici di merito avevano inflitto loro una condanna penale, ritenendo valido il prolungamento dei tempi causato dalla sospensione per irreperibilità. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione evidenziando l'avvenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, precisando che i periodi di sospensione per assenza non possono estendere a dismisura i termini massimi previsti dalla legge. I giudici di legittimità hanno pertanto annullato senza rinvio la condanna, dichiarando estinti tutti gli addebiti a carico dei ricorrenti.
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Statuizioni civili: annullate se manca la querela
La Corte di Cassazione ha annullato le statuizioni civili a carico di due imputati. Sebbene assolti per i reati edilizi e prosciolti per esercizio arbitrario delle proprie ragioni per difetto di querela, la Corte d'Appello aveva erroneamente confermato il risarcimento del danno. La Cassazione ha chiarito che, venendo meno il reato per cui la parte civile si era costituita, anche l'obbligo risarcitorio deve essere revocato.
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