Le Sezioni Unite Penali hanno stabilito un principio fondamentale sulle spese processuali rimessione. In caso di inammissibilità o rigetto della richiesta di trasferimento del processo, la parte richiedente non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha chiarito che la disciplina della rimessione è un sistema autonomo e l'art. 48 c.p.p. non prevede tale condanna, a differenza della sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.
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