La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, pur avendo visto il suo reato di violenza sulle cose (art. 392 c.p.) prescritto in appello, cercava un'assoluzione piena per evitare il risarcimento dei danni. L'imputato aveva apposto una grata su una recinzione, impedendo di fatto l'uso di un accesso carrabile alla parte civile. La Corte ha confermato che la violenza sulle cose non richiede necessariamente un danno materiale, ma può consistere in qualsiasi modifica che ostacoli l'esercizio di un diritto altrui, confermando così le statuizioni civili.
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