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Art. 392 Codice Penale — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 392 Codice Penale

Sospensione processo civile: quando non è necessaria
Una parte avviava una causa civile per ottenere il ripristino di un immobile con pozzo e la tutela di una servitù di passaggio, di cui si affermava comproprietaria. Il tribunale di primo grado disponeva la sospensione del processo civile in attesa della definizione di un procedimento penale a carico della controparte per fatti connessi. La Corte di Cassazione ha annullato tale sospensione, chiarendo che non sussiste un rapporto di pregiudizialità quando le pretese sono diverse: risarcitoria in sede penale e di accertamento di diritti reali in sede civile. La diversità degli obiettivi processuali esclude la necessità della sospensione del processo civile.
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Diritto di scelta in condominio: il caso del citofono
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due condòmini che chiedevano un risarcimento danni per essere rimasti isolati dal nuovo impianto videocitofonico condominiale. I condòmini si erano opposti all'acquisto del modello proposto dalla ditta appaltatrice, esercitando il loro diritto di scelta in condominio e installandone uno autonomo. La Corte ha stabilito che non vi è stata alcuna condotta illecita da parte del condominio o della ditta, poiché le richieste di garanzie e certificazioni per l'allaccio del dispositivo privato erano legittime per preservare la sicurezza e la funzionalità dell'intero impianto comune.
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