Una parte avviava una causa civile per ottenere il ripristino di un immobile con pozzo e la tutela di una servitù di passaggio, di cui si affermava comproprietaria. Il tribunale di primo grado disponeva la sospensione del processo civile in attesa della definizione di un procedimento penale a carico della controparte per fatti connessi. La Corte di Cassazione ha annullato tale sospensione, chiarendo che non sussiste un rapporto di pregiudizialità quando le pretese sono diverse: risarcitoria in sede penale e di accertamento di diritti reali in sede civile. La diversità degli obiettivi processuali esclude la necessità della sospensione del processo civile.
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