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Art. 391-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 391-bis Codice di Procedura Penale

Revisione processo: quando la nuova prova è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25787/2023, ha dichiarato inammissibile una richiesta di revisione processo per un omicidio. La richiesta si basava su nuove prove che indicavano la colpevolezza di un terzo e su nuove dichiarazioni testimoniali. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la colpevolezza di un terzo deve essere accertata in un processo separato e che le prove raccolte dalla difesa senza rispettare le forme procedurali sono inutilizzabili. Questa sentenza ribadisce i rigorosi requisiti per la revisione processo.
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Carenza d’interesse: quando un ricorso è inammissibile
Un condannato in via definitiva ha presentato ricorso per conoscere lo stato di conservazione di reperti biologici ai fini di indagini difensive per una futura revisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché un'altra sentenza emessa lo stesso giorno aveva già accolto una richiesta pregiudiziale di accesso a tali reperti, rendendo di fatto superflua la questione sollevata nel presente giudizio.
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Sequestro preventivo e fumus: limiti del ricorso
Un professionista ricorre in Cassazione contro un sequestro preventivo disposto per il reato di dichiarazione infedele. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che il suo sindacato è limitato alla sola violazione di legge e non può estendersi al merito della valutazione del 'fumus commissi delicti' e del 'periculum in mora'. La sentenza sottolinea come l'occultamento di ingenti somme di denaro contante sia un valido indicatore del rischio di dispersione dei beni.
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Revisione della sentenza: la prova nuova non basta
Un uomo condannato per estorsione ha richiesto la revisione della sentenza presentando una nuova testimonianza. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta, ritenendo la nuova prova inattendibile, contraddittoria e quindi inidonea a sovvertire il giudizio di colpevolezza già passato in giudicato. Il caso evidenzia il rigore necessario per l'ammissibilità di nuove prove in sede di revisione.
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