Un detenuto ha contestato una sanzione disciplinare in carcere consistente nell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per due giorni. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno respinto i suoi reclami, ritenendo legittimo l'operato dell'amministrazione penitenziaria. Il detenuto si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando presunti vizi logici nella motivazione del provvedimento. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il controllo giudiziario sulle sanzioni lievi non può entrare nel merito delle scelte dell'istituto, ma deve limitarsi a verificare il rispetto dei presupposti di legge. A causa dei motivi generici e della totale assenza di critiche concrete, il detenuto ha subito la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »