Un Ufficiale dell'Esercito ha subito una condanna per il reato di disobbedienza aggravata militare per aver inviato comunicazioni logistiche ad enti esterni senza la previa autorizzazione del proprio Comandante di Battaglione. L'Ufficiale ha sostenuto che tali comunicazioni rientrassero nell'ambito della sicurezza delle comunicazioni, materia esente dal controllo gerarchico ordinario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che le e-mail riguardavano l'ordinario approvvigionamento di beni e servizi e non la sicurezza riservata. Un militare non può sindacare autonomamente la legittimità degli ordini ricevuti, tranne nel caso in cui l'ordine costituisca un manifesto reato. L'imputato deve quindi scontare la pena e pagare le spese processuali.
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