Un creditore agisce contro una società per un'operazione ritenuta lesiva dei suoi diritti su quote pignorate. I giudici di merito dichiarano tardiva la sua domanda risarcitoria. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che la domanda risarcitoria non è nuova, e quindi è tempestiva, se i fatti costitutivi della richiesta erano già stati esposti nell'atto di citazione iniziale, anche se la pretesa non era stata formalmente quantificata. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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