Un condominio ha notificato un precetto di pagamento a un condòmino. Il condòmino ha proposto opposizione contestando la validità della procura dell'avvocato. Il Giudice di pace ha rigettato la domanda e il condòmino ha presentato appello al Tribunale, che lo ha respinto. La Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione sulla procura dell'avvocato costituisce un'opposizione agli atti esecutivi. Per legge, le sentenze che decidono su questo tipo di opposizione non sono appellabili, ma possono essere impugnate solo direttamente in Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello per nullità processuale, condannando il condòmino al pagamento delle spese legali.
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