La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esenzione ICI Forze Armate non può essere applicata retroattivamente per gli anni d'imposta 2010 e 2011. Un contribuente, appartenente all'Arma dei Carabinieri e residente in un alloggio di servizio, aveva richiesto l'annullamento di avvisi di accertamento per omesso pagamento ICI su un immobile di proprietà. Sebbene la Commissione Tributaria Regionale avesse inizialmente accolto la tesi del contribuente, la Suprema Corte ha chiarito che l'agevolazione introdotta nel 2013 ha una decorrenza tassativa fissata dal legislatore e non può estendersi a periodi precedenti, confermando la legittimità della pretesa tributaria del Comune.
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