Un contribuente ha venduto un immobile entro cinque anni, realizzando una plusvalenza. L'Agenzia delle Entrate ha tassato il guadagno, ritenendo che non fosse l'abitazione principale del venditore. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito ha errato nel non considerare le dichiarazioni scritte di terzi come prova. La Corte ha chiarito che tali dichiarazioni, pur non essendo testimonianze formali, sono ammissibili come elementi indiziari per dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile come residenza principale, un fattore chiave per l'esenzione fiscale sulla plusvalenza immobiliare. Di conseguenza, il caso è stato rinviato per una nuova valutazione di tutte le prove.
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