L'Amministrazione Finanziaria ha contestato una decisione che aveva accolto il ricorso di una Contribuente contro una cartella esattoriale. La Contribuente aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità, aveva iniziato a rateizzare il debito ma non aveva completato i pagamenti. Era stata emessa una precedente cartella esattoriale, che la Contribuente non aveva impugnato. Successivamente, è stata notificata una nuova cartella esattoriale, oggetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione cartella esattoriale era inammissibile. Questo perché la pretesa tributaria era già divenuta definitiva, dato che la Contribuente non aveva contestato la precedente cartella esattoriale. La Corte ha quindi respinto il ricorso originario della Contribuente.
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