Un professionista ha avviato un pignoramento presso terzi per recuperare i propri compensi, aggredendo le somme dovute dall'ente previdenziale al socio accomandatario di una società. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione contestando il debito e la regolarità delle notifiche. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione. La Corte di Cassazione ha però annullato la decisione precedente. La Suprema Corte ha stabilito che, nei giudizi di opposizione relativi a un pignoramento presso terzi, è obbligatorio coinvolgere anche il terzo pignorato (in questo caso, l'ente previdenziale). Trattandosi di litisconsorzio necessario, l'esclusione del terzo rende nullo l'intero giudizio. Di conseguenza, la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano affinché il processo venga celebrato nuovamente con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
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