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Art. 38 L. 354/1975

Liberazione anticipata negata tra sconto di pena e sanzione
Un detenuto ha chiesto la riduzione di pena per un semestre detentivo, ma il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza. Il rigetto è scaturito da due elementi: il periodo risultava già coperto da un precedente computo relativo a un altro titolo di reato e il detenuto aveva commesso un'infrazione disciplinare legata all'inosservanza di ordini su capi di abbigliamento. L'interessato ha proposto ricorso denunciando l'illegittimità della sanzione disciplinare e l'omessa valutazione di argomenti difensivi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che la liberazione anticipata richiede una valutazione semestrale autonoma e che l'infrazione disciplinare, indipendentemente dalla formale impugnazione della sanzione, costituisce un fatto concreto che manifesta la mancata adesione all'opera di rieducazione. Il ricorrente deve pagare le spese processuali.
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