La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro un'ordinanza di sequestro probatorio per i reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi. L'indagato lamentava la mancanza di un capo d'imputazione formale e una motivazione carente. La Corte ha stabilito che, nella fase delle indagini preliminari, per la validità del sequestro probatorio è sufficiente l'indicazione del titolo del reato e del nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e l'accertamento dei fatti, non essendo richiesta una contestazione formale e dettagliata.
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