In una controversia edilizia giunta in Cassazione, la parte ricorrente ha presentato una rinuncia al ricorso a seguito di una transazione. La Corte Suprema ha dichiarato estinto il processo, chiarendo che, a differenza dei gradi di merito, in Cassazione la rinuncia è un atto unilaterale efficace senza accettazione. Quest'ultima rileva solo per evitare la condanna alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato, non applicabile in caso di rinuncia.
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