Una società di costruzioni ha contestato l'applicazione di una penale per ritardo appalto dopo la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio giurisprudenziale secondo cui la penale per il ritardo è cumulabile con il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione. Inoltre, ha ribadito che la valutazione sull'eccessività della penale e la sua eventuale riduzione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
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