Un'amministrazione finanziaria notifica un avviso di accertamento con il rito della irreperibilità assoluta a un contribuente trasferitosi senza comunicare il nuovo indirizzo. La Corte di Cassazione conferma la nullità della notifica, poiché l'agente notificatore non ha documentato in modo adeguato le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario. La sentenza sottolinea che una generica attestazione di 'ricerche infruttuose' non è sufficiente a legittimare la procedura di notifica per irreperibilità assoluta, rendendo nullo l'atto presupposto e, di conseguenza, la successiva cartella di pagamento.
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