Un Comune ha impugnato una convenzione sul trasporto pubblico locale davanti al TAR, chiedendo la restituzione di somme versate. Il TAR ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario. Il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato, che lo ha dichiarato irricevibile per tardività. Secondo il Consiglio di Stato, si applicava il dimezzamento dei termini processuali previsto per i giudizi d'appello contro le decisioni sulla giurisdizione. Il Comune ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando un errore nell'applicazione di tale dimezzamento e invocando l'errore scusabile. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile: la contestazione sui termini d'appello riguarda una questione procedurale interna e non i limiti esterni della giurisdizione, unici motivi per cui è ammesso il ricorso contro le sentenze del Consiglio di Stato.
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