La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6633/2025, chiarisce i limiti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello' (art. 599-bis c.p.p.). L'accordo sulla pena comporta la rinuncia ad altri motivi, creando una preclusione processuale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi estranei all'accordo (una misura cautelare) o manifestamente infondati (una pena accessoria), confermando che l'impugnazione è possibile solo in casi eccezionali di illegalità della pena o vizi del consenso.
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