Un amministratore di una società fallita, condannato per bancarotta fraudolenta, ha impugnato la sentenza sostenendo di essere un semplice amministratore apparente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che anche un ruolo formale non esclude la responsabilità penale. La Corte ha sottolineato che l'amministratore aveva partecipato attivamente alla gestione, ma ha ribadito il principio secondo cui la mera abdicazione ai doveri di vigilanza, con la consapevolezza di possibili illeciti, è sufficiente per la condanna.
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