Un dipendente con contratto a tempo indeterminato presso una cooperativa uscente rivendicava l'assunzione presso la nuova azienda speciale creata dall'ente comunale per gestire i servizi sociali. Il lavoratore lamentava l'esclusione dal passaggio diretto, essendo stato inserito in una lista di riserva perché addetto a mere sostituzioni. La Corte di Cassazione ha chiarito la portata della clausola sociale cambio appalto: l'obbligo di assorbimento del personale non è automatico né generalizzato. La tutela garantisce il posto solo nei limiti del personale stabilmente assegnato ai servizi conservati e secondo il reale fabbisogno del nuovo gestore. Il possesso del contratto a tempo indeterminato non basta se l'addetto copriva solo assenze temporanee. La Corte ha quindi respinto il ricorso del dipendente.
Continua »