La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una persona offesa contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di sequestro probatorio. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione e l'omessa valutazione di prove digitali. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento che nega il sequestro probatorio su istanza di parte non è ricorribile per cassazione. Inoltre, è stata esclusa l'abnormità dell'atto poiché non determina alcuna stasi procedimentale.
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