Un conduttore di un fondo agricolo ha richiesto il risarcimento danni per calunnia e atti vessatori ai vicini di casa, colpevoli a suo dire di averlo denunciato ingiustamente ostacolando la sua attività di cattura uccelli. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'assoluzione in sede penale del conduttore non dimostra automaticamente il dolo di calunnia dei vicini, i quali agivano convinti di essere proprietari del terreno per usucapione. Inoltre, l'attività economica del ricorrente era comunque irrealizzabile a causa dell'abbattimento del capanno per abuso edilizio. Di conseguenza, mancando una condotta illecita a monte, non è configurabile alcun danno risarcibile.
Continua »