Una società immobiliare ha richiesto il risarcimento danni per denuncia infondata a seguito dell'archiviazione di una segnalazione penale inoltrata da una concessionaria stradale per presunte abusività edilizie. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, confermando che per i reati perseguibili d'ufficio la semplice denuncia non genera responsabilità civile. L'iniziativa del Pubblico Ministero interrompe infatti il legame di causa-effetto tra l'esposto del privato e il danno subito dall'indagato. Il diritto all'indennizzo sorge esclusivamente se la condotta integra il reato di calunnia, ovvero se il denunciante ha agito con la consapevolezza di accusare un innocente. Non essendo stato dimostrato alcun intento calunniatorio, la pretesa è stata respinta e i ricorrenti sono stati sanzionati anche per lite temeraria.
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