Una società logistica contesta una tassazione sui rifiuti, sostenendo l'esenzione per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali. La Corte di Giustizia Tributaria, dopo un primo annullamento da parte della Cassazione, emette una nuova sentenza errata. Questa viene nuovamente annullata dalla Cassazione per carenza assoluta di motivazione. Il giudice di merito, infatti, si era limitato a un generico riferimento alla precedente pronuncia, omettendo l'analisi fattuale richiesta sulla distinzione tra aree tassabili ed esenti. Il caso evidenzia i limiti della motivazione per relationem.
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