La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso avverso il rigetto di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio. L'errore fatale è stato seguire le norme della procedura civile anziché quelle della procedura penale, applicabili anche alle istanze di patrocinio a spese dello Stato connesse a un giudizio penale. La Corte ribadisce che il ricorso va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le forme del rito penale.
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