Un debitore ha venduto due immobili alla moglie e a un terzo, dopo aver contratto un debito significativo. I creditori hanno avviato un'azione revocatoria per rendere inefficaci queste vendite, sostenendo che i trasferimenti pregiudicavano il recupero del loro credito. I tribunali di primo e secondo grado hanno accolto la domanda, dichiarando le vendite inefficaci. Il debitore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza dei requisiti per l'azione revocatoria e l'ammissibilità dell'intervento di un cessionario del credito. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull'intervento del cessionario nell'azione revocatoria, ha rinviato la causa all'udienza pubblica per una decisione definitiva.
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