La Corte di Cassazione stabilisce un importante principio sul termine dilatorio nell'accertamento fiscale. La garanzia di 60 giorni, prevista dallo Statuto del Contribuente, non si applica se l'avviso di accertamento deriva da informazioni raccolte durante una verifica fiscale effettuata presso una società terza. Il termine vale solo quando l'attività ispettiva (accesso, ispezione, verifica) è svolta direttamente nei confronti del contribuente destinatario dell'atto. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate ha agito legittimamente emettendo l'atto senza attendere i 60 giorni. Tuttavia, la Corte ha annullato la sentenza di merito per un altro vizio procedurale, ovvero la motivazione solo apparente.
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