L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società e ai suoi soci omesse fatturazioni e maggiori redditi da partecipazione. Nel giudizio di legittimità, la società fallita ha aderito alla sanatoria fiscale versando la prima rata, determinando l'estinzione del processo a suo carico. Per i soci, invece, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore riscontrando una motivazione apparente della sentenza tributaria di secondo grado. Il collegio regionale si era limitato ad approvare acriticamente la prima decisione senza esaminare i motivi d'appello. I giudici supremi hanno quindi annullato la pronuncia per i soci, rinviando gli atti per una nuova e approfondita disamina.
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